NECESSITA’ DEL MEZZO PROPRIO i plessi dell’istituto si trovano su più comuni, alcuni dei quali poco o per nulla serviti da mezzi pubblici. Accettando un incarico presso l’IC Albenga Secondo si accetta l’eventualità di essere assegnati anche nei comuni dell’entroterra o per tutto l’anno, o per sostituzioni in emergenza. Comunicazioni come “non possiedo un mezzo proprio” oppure “non posso andare a…” non hanno, ai fini lavorativi, alcun valore.
CASELLARIO GIUDIZIALE all’atto della firma di un contratto (a TD e a TI) il dipendente dichiara, tra le altre cose:
- di non aver riportato condanne penali in Italia e all’Estero,
- di non avere procedimenti penali pendenti (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e all’Estero.
L’istituto, assunta l’autocertificazione, chiederà la verifica del casellario giudiziale e segnalerà all’autorità competente i casi di falsa dichiarazione, revocando il contratto.
LIBERA PROFESSIONE ED ALTRI IMPIEGHI poiché all’atto della firma di un contratto (a TD e a TI) il dipendente dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità, al fine di evitare:
- a chi firma – magari inconsapevolmente – le spiacevoli conseguenze di una segnalazione per falsa dichiarazione
- all’Istituto di perdere tempo prezioso nell’erogazione dei servizi didattici o di assistenza
Si invitano le SSLL a leggere con attenzione il seguente documento:
in base agli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957 e all’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato
Sono consentite alcune eccezioni per le quali occorre l’autorizzazione del Dirigente:
- lo svolgimento delle libere professioni da parte dei/delle docenti (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, (art. 39, 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017).
Per il rilascio di entrambe le autorizzazioni occorre rispettare il vincolo della compatibilità:
libere professioni e altri impieghi devono svolgersi necessariamente al di fuori dell’orario di servizio (cfr. circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1). Non deve, quindi, esserci interferenza con gli obblighi di servizio che hanno sempre ed in ogni caso la priorità.
Vanno infine rispettati anche questi vincoli:
- assenza di conflitto di interesse anche potenziale;
- occasionalità e saltuarietà dell’incarico (che vanno considerati nell’arco dell’anno solare. In conseguenza di ciò sono vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche dell’abitualità e professionalità
- non professionalità (è professionale qualunque incarico si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo come stabilito da: art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).
Il personale ATA può svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro part time, poiché l’art. 508 del TU è riferito al solo personale docente.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla lettura del seguente documento del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
NOTA BENE
- non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell’aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un’attività incompatibile impedisce l’instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola;
- le dichiarazioni non veritiere profilano una responsabilità penale, rispetto alle quali il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mazzara
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